Di diritto
naturale di questi tempi si parla molto. Talvolta a proposito, pi� spesso a
sproposito. Per capire partiamo da una definizione di S. Tommaso d�Aquino
�Lex est quaedam regula et mensura humanorum actuum quae servata societatem
servat, corrupta corrumpit�.
Traduciamo:
�La legge (naturale) � una giusta regola a misura degli atti umani. Se la
osserviamo la societ� fiorisce, se non la osserviamo la societ� va in
rovina�.
Facciamo un
esempio: se in una societ� tutti decidessero di non pagare le tasse quella
societ� andrebbe in rovina. Facciamo un altro esempio: se in una societ� non
ci fossero pi� famiglie non nascerebbero pi� bambini. I pochi che nascessero
non verrebbero educati e con buona probabilit� diverrebbero dei delinquenti
e la societ� si dissolverebbe. Corrisponde alla natura della societ� umana
che le tasse debbano essere pagate e che la formazione delle famiglie venga
facilitata.
Si pu�
argomentare contro la regola di diritto naturale qui formulata sulla
famiglia? Certo che si pu�. Si pu� dire che i bambini possono benissimo
nascere ed essere educati fuori dalla famiglia. La tesi � stata sostenuta da
molti e fino ad ora contraddetta dall�esperienza storica. Il fatto comunque
che la tesi possa essere contraddetta, almeno in teoria, ci insegna che il
diritto naturale non � un codice fisso e predeterminato. Il diritto naturale
� oggetto di discussione. Esso �, in un certo senso, una regola
dell�argomentazione. Discutere in termini di diritto naturale significa
domandarsi continuamente se una norma sia compatibile con l�esistenza ed il
buon funzionamento della societ�. Significa domandarsi se una norma sia
giusta. In questo senso non esiste necessariamente una contraddizione di
principio fra l�etica trascendentale di Kant ed il diritto naturale. Quando
Kant dice �fa� in modo che la regola della tua azione possa valere come
norma di legislazione universale� formula la regola pi� generale
dell�argomentazione sul diritto naturale.
Mi pare
chiaro, dalle cose dette, che � quanto meno caricaturale l�idea di un
diritto naturale che si oppone alla ragione umana ed � imposto dalla Chiesa
Cattolica contro la ragione e contro la libert� degli uomini. Certo, la
Chiesa Cattolica difende il diritto naturale ed argomenta in termini di
diritto naturale, � interprete del diritto naturale.
Questo non
vieta ad ogni essere umano dotato di ragione di argomentare anche lui in
termini di diritto naturale.
Vi sar� un
conflitto di interpretazioni? � possibile, ma vi sar� anche una regola per
risolvere il conflitto argomentando in termini di logica e di esperienza.
Alcuni oppongono alla teoria del diritto naturale la tesi di David Hume
secondo la quale non vi � un ponte che consenta di passare da affermazioni
di fatto ad affermazioni di valore.
L�obiezione �
irrilevante. Accettiamo pure per buona la tesi di Hume. Il diritto naturale
non deduce valori da fatti, ma lega fra loro secondo regole di ragione e di
esperienza dei fatti. Se non nasceranno pi� bambini la societ� si
estinguer�. Chi vuole, naturalmente, pu� dare un giudizio di valore positivo
sul fatto che l�umanit� si estingua o pu� anche in generale preferire il
nulla all�essere.
Tuttavia
l�affermazione che la inosservanza della regola di diritto naturale porta
all�estinzione della societ� umana rimane valida anche per coloro che
ritenessero un bene la fine dell�umanit�.
Il diritto
naturale � un diritto laico e non confessionale. Non solo questa conclusione
risulta dalla natura razionale del diritto naturale ma anche confermata
dalla storia. Tutto (o quasi) l�illuminismo argomenta in termini di diritto
naturale. In nome del diritto naturale si � fatta la rivoluzione americana,
ed anche la rivoluzione francese. Queste rivoluzioni hanno opposto il
diritto naturale a leggi positive ingiuste ed anche a (presunte) leggi
rivelate divine contrarie alla ragione. Da Barbeyrac a Montesquieu, da
Richard Hooker a Locke, da Leibniz a Wolff, solo per citare alcuni nomi
delle principali tradizioni nazionali europee, tutti costoro hanno
argomentato in termini di diritto naturale. Tutti cattolici bigotti? Pare
difficile sostenerlo. In tutti questi autori le teorie del diritto naturale
sono state anche teorie dei diritti individuali e della limitazione del
potere dello Stato.
Due sono
stati storicamente gli avversari del diritto naturale. Da un lato la teoria
del potere assoluto dello Stato per cui la volont� del legislatore prevale
sulla natura delle cose. Dall�altro il marxismo che non poteva digerire
l�idea che la propriet� privata dei mezzi di produzione fosse un diritto
naturale dell�uomo. Per il marxismo la natura dell�uomo cambia nel tempo e
ad una fase storica dominata dal modo di produzione borghese, in cui la
propriet� privata (ed anche il sistema dei diritti individuali in generale)
appare naturale deve succedere una nuova fase storica dominata dalla
propriet� collettiva dei mezzi di produzione, in cui l�uomo non si
concepisce pi� come soggetto di libert� individuale ma solo come parte del
collettivo. Per la verit� nel marxismo un qualche residuo di diritto
naturale permane. Permane una natura delle cose, pur se essa varia nel
tempo. Cos� la propriet� privata ed i diritti individuali sono naturali
nella fase borghese della storia dell�umanit� proprio come la propriet�
collettiva � naturale nella fase socialista della medesima storia.
Dopo la prima
guerra mondiale la rivoluzione comunista instaura la propriet� collettiva
nell�Unione Sovietica. In Austria invece si afferma un governo
socialdemocratico che fa approvare una costituzione che non � socialista ma
neppure liberal-capitalista. Questa costituzione registra un equilibrio di
forza delle classi, in cui nessuna � in grado di far prevalere la sua idea
di �natura�.
� questo il
clima culturale in cui matura l�opera di Hans Kelsen. Per Kelsen proprio
l�equilibrio di forza fra le classi (il Gleichgewicht der Klassenkragte
teorizzato da Max Adler e da Otto Bauer) consente alla categoria della
giuridicit� di emanciparsi dalla soggezione rispetto alla base economica ed
in generale all�idea di natura. Nasce cos� la teoria pura del diritto (Die
reine Rechtslehre, titolo di un�opera famosa di Kelsen). Ci si potrebbe
domandare se questa visione regga dopo il crollo del comunismo, e ci si
potrebbe anche domandare se i giuristi che la maneggiano come se con Kelsen
iniziasse la storia del pensiero giuridico siano sufficientemente
consapevoli della sua radice storica.
Contemporaneamente Carl Schmitt sviluppava una forma diversa, opposta e pur
analoga di arbitrarismo giuridico. In un mondo in cui non si riesce a
trovare un accordo sulla natura delle cose il diritto non pu� essere
interpretazione e mediazione che riconduce la diversit� degli interessi ad
una regola di bene comune. Il diritto pu� essere solo decisione (Entscheidung)
che taglia dal corpo della societ� chi non consente qualificandolo come
nemico.
In
conclusione: la grande stagione del diritto naturale nei secoli XVII e XVIII
nasce proprio per mediare attraverso l�esercizio della ragione le guerre di
religione fra cattolici e protestanti nate dall�opposizione di leggi divine
rivelate diverse o almeno interpretate in modo irriducibilmente diverso.
Essa entra in crisi davanti ai totalitarismi moderni, che ripetono su scala
ingrandita gli orrori delle guerre di religione sulla base di messianismi
laicizzati ed atei.
Rimane una
domanda: come mai una parte cos� grande del pensiero laico contemporaneo ha
smarrito l�idea di diritto naturale fino a regalare sommariamente il diritto
naturale alla Chiesa Cattolica? La domanda � interessante ma questo articolo
� gi� troppo lungo. Ci torneremo sopra, forse, in una prossima occasione.
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